Costituzione e scioglimento di conti di libero passaggio (di titolari irreperibili)
Tutte le persone a partire dal 18° anno di età (anno civile) impiegate presso un’azienda e con un salario annuo di almeno 22'680 franchi sono obbligatoriamente assicurate nella previdenza professionale LPP. In caso di cambiamento d’impiego occorre assicurarsi che il capitale venga trasferito dalla precedente cassa pensioni alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se non si trova un altro impiego, l’avere di previdenza della previdenza professionale viene «convertito» in un cosiddetto avere di libero passaggio. Questi averi di libero passaggio possono essere investiti sotto forma di conto o di risparmio in titoli.
Nel momento in cui lascia un datore di lavoro, se qualcuno omette di trasferire il proprio avere di libero passaggio alla nuova cassa pensioni o su un conto di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza deve inviare la prestazione di libero passaggio alla Fondazione istituto collettore LPP. Ciò avviene al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
- Disattenzione: se qualcuno dimentica, al momento di lasciare un datore di lavoro, di trasferire l’avere di libero passaggio, l’istituto di previdenza precedente deve trasferire il capitale di risparmio all’istituto collettore. Questo avviene non prima di sei mesi e non oltre due anni.
- Disoccupazione: in questo caso l’avere della previdenza professionale viene convertito in un cosiddetto avere di libero passaggio. Questo deve essere trasferito a una fondazione di libero passaggio o all’istituto collettore. Se tale passaggio non avviene, l’ultima cassa pensioni trasferisce il denaro all’istituto collettore.
- Divorzio: l’avere di previdenza viene diviso. Se uno dei coniugi divorziati non è affiliato ad alcuna cassa pensioni, l’importo può essere trasferito a una fondazione di libero passaggio o all’istituto collettore. Quest’ultimo è l’unica istituzione in Svizzera presso la quale un avere di libero passaggio può essere percepito, al momento del pensionamento, sotto forma di rendita.
- Averi troppo piccoli: spesso molti istituti finanziari non accettano i contributi irrisori che vengono quindi trasferiti all’istituto collettore.
- Liquidazione delle casse pensioni: con lo scioglimento di una cassa pensioni si generano talvolta prestazioni di libero passaggio, non di rado senza l’indirizzo aggiornato delle persone beneficiarie. Questi averi vengono trasferiti all’istituto collettore.
- Cittadinanza: gli istituti finanziari escludono dal proprio portafoglio persone di determinati Stati per motivi normativi. L’istituto collettore raccoglie tali averi di libero passaggio.
- Trasferimento nello spazio UE: se le persone lasciano la Svizzera durante la loro attività professionale, possono prelevare solo l’avere di previdenza accumulato in forma sovraobbligatoria. La parte assicurata obbligatoriamente può essere depositata presso l’istituto collettore.
- Struttura del piano: a seconda del piano assicurativo dell’istituto di previdenza, non è sempre possibile trasferire l’intero avere di vecchiaia LPP nella nuova cassa pensioni. La parte eccedente deve essere convertita in un avere di libero passaggio, ad esempio presso l’istituto collettore.
Il Consiglio di fondazione dell’istituto collettore decide trimestralmente il tasso degli interessi sui conti di libero passaggio, basandosi sul grado di copertura del settore libero passaggio e sul contesto di mercato. Occorre tenere conto del fatto che, a differenza di altri operatori di mercato, l’istituto collettore non addebita commissioni per la tenuta del conto.
Contrariamente alla maggior parte degli altri istituti di libero passaggio, l’istituto collettore non addebita commissioni per la tenuta del conto. Eventuali tasse sono riscosse solo sui prelievi anticipati PPA e sulle costituzioni in pegno. (Cfr. Regolamento sui costi)
L’istituto collettore ha il mandato legale di garantire e remunerare i fondi previdenziali che gli sono stati versati. L’intero avere di libero passaggio depositato presso l’istituto collettore viene investito a basso rischio sul mercato dei capitali. In tempi di instabilità dei mercati dei capitali o di tassi d’interesse negativi sul mercato monetario, l’istituto collettore ha ottenuto dal legislatore, a determinate condizioni, la possibilità di depositare fino a 10 miliardi di franchi presso la Tesoreria della Confederazione per conservare il capitale. Presso l’istituto collettore il denaro è quindi investito in modo molto sicuro.
Spesso l’istituto collettore non riceve dalla cassa pensioni alcun indirizzo o ne riceve uno obsoleto (v. Come nasce un avere di libero passaggio?). Se l’istituto collettore è in possesso di un indirizzo aggiornato della persona, quest’ultima riceve un estratto conto ogni anno. Se la persona trasloca e non comunica il nuovo indirizzo, il conto non ha più un contatto di riferimento. Il numero di assicurazione sociale, il cognome e la data di nascita sono tuttavia noti.
In questo modo i conti rimangono chiaramente attribuibili.
L’istituto collettore gestisce circa 950'000 conti di cui non può contattare i titolari (stato: fine dicembre 2024). Si tratta del 62% di tutti i conti di libero passaggio dell’istituto collettore (v. Quanti conti di libero passaggio gestisce l’istituto collettore?). Questa percentuale è rimasta sostanzialmente stabile nel corso degli anni.
No. Rispetto al portafoglio complessivo, questa quota oscilla da anni tra il 60 e il 65%.
In totale sono all'incirca 6 miliardi di franchi (avere di libero passaggio complessivo gestito dall’istituto collettore: quasi 19 miliardi di franchi). Nel complesso, in questi conti è presente in media un avere di risparmio nettamente inferiore rispetto agli altri conti di libero passaggio. Nel 74% dei casi si tratta di un avere di risparmio inferiore a 5'000 franchi (stato: fine dicembre 2024). In Svizzera il capitale complessivo del secondo pilastro ammonta a 1'100 miliardi di franchi (fonte: Statistica Assicurazioni sociali in Svizzera 2024, UFAS). La quota dei conti senza titolari reperibili presso l’istituto collettore corrisponde quindi a circa lo 0.6% del capitale totale.
L’avere viene gestito e remunerato presso l’istituto collettore fino a quando la o il titolare del conto ci contatta. Se ciò non avviene entro il pensionamento, il denaro rimane presso l’istituto collettore e continua a essere remunerato.
Una parte di questa restituzione alle proprietarie e ai proprietari, rispettivamente ai loro discendenti, è dovuta all’Ufficio centrale del 2° pilastro del Fondo di garanzia LPP, che effettua per tutte le persone una verifica presso l’Ufficio centrale di compensazione (UCC)) non appena raggiungono l’età di riferimento. Per le persone che percepiscono già una rendita di vecchiaia dal primo pilastro (AVS) in Svizzera, l’indirizzo può essere individuato tramite le casse di compensazione competenti.
I conti residui vengono amministrati dall’istituto collettore al massimo fino a dieci anni dopo il pensionamento ordinario della persona. Successivamente l’avere viene trasferito al Fondo di garanzia LPP (ai sensi dell’art. 41 cpv. 3 LPP). Sussiste comunque la possibilità di prelevare l’avere dal Fondo di garanzia fino al centesimo compleanno teorico della persona assicurata.
Ogni anno l’istituto collettore trasferisce gli averi di libero passaggio di persone che hanno compiuto il 75° anno di età. Nel 2024 sono stati trasferiti circa 2'600 conti. Per maggiori informazioni potete contattare il Fondo di garanzia LPP.
Negli ultimi dieci anni l’istituto collettore ha trasferito circa 9 milioni di franchi all’anno. Il saldo medio per conto è di 5'200 franchi. Per maggiori informazioni potete contattare il Fondo di garanzia LPP.
Si tratta di circa 110'000 conti pari ad un avere di risparmio di 520 milioni di franchi, quindi in media circa 5'000 franchi per conto (stato: fine 2024). Tre quarti di tutti i conti possono essere accreditati alle o ai rispettivi titolari al momento del pensionamento e non occorre quindi trasferirli al Fondo di garanzia LPP.