Costituzione e scioglimento di conti di libero passaggio (di titolari irreperibili)

Tutte le persone a partire dal 18° anno di età (anno civile) impiegate presso un’azienda e con un salario annuo di almeno 22'050 franchi sono obbligatoriamente assicurate nella previdenza professionale LPP. In caso di cambiamento d’impiego occorre assicurarsi che il capitale venga trasferito dalla precedente cassa pensioni alla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. Se non si trova un altro impiego, l’avere di previdenza della previdenza professionale viene «convertito» in un cosiddetto avere di libero passaggio. Questi averi di libero passaggio possono essere investiti sotto forma di conto o di risparmio in titoli. 

Nel momento in cui lascia un datore di lavoro, se qualcuno omette di trasferire il proprio avere di libero passaggio alla nuova cassa pensioni o su un conto di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza deve inviare la prestazione di libero passaggio alla Fondazione istituto collettore LPP. Ciò avviene al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.

Ulteriori informazioni

Poco meno di 1.5 milioni (stato: fine dicembre 2023). 

Le due ragioni principali sono: 

  • Per legge l’istituto collettore deve accettare gli averi di libero passaggio e li gestisce sotto forma di conti. Generalmente questi averi di libero passaggio LP vengono trasferiti all’istituto collettore perché la/il lavoratore o la lavoratricedipendente non ha impartito alcuna direttiva all’istituto di previdenza precedente su dove trasferire il denaro (v. Come nasce un avere di libero passaggio?). 
  • Gli assicurati trasferiscono il loro avere di libero passaggio all’istituto collettore affinché lo amministri.

Esistono inoltre altri motivi per la creazione di conti di libero passaggio presso l’istituto collettore:

  • A seconda di cosa prevede il piano, non è possibile trasferire tutto il proprio avere di vecchiaia LPP in una nuova cassa pensioni. La parte eccedente deve essere convertita in un avere di libero passaggio.
  • In caso di liquidazione di una cassa pensioni si ricevono averi ancora averi dopo anni. Spesso in questi casi non sono più disponibili gli indirizzi aggiornati dei beneficiari e il denaro viene trasferito all’istituto collettore.
  • In caso di abbandono della Svizzera, le persone residenti nell’area UE possono in genere riscuotere solo il loro avere sovraobbligatorio LPP.
  • Le persone di nazionalità straniera (ad es. USA) non vengono (più) ammesse in molti istituti finanziari a causa di disposizioni normative. L’istituto collettore accetta gli averi previdenziali di tali clienti.
  • Gli averi LPdi libero passaggio di modesta entità non vengono talvolta accettati dagli istituti finanziari e sono trasferiti all’istituto collettore. 
  • In caso di divorzio l’avere di previdenza professionale viene diviso. Chi riceve un avere di previdenza ma non è affiliato a nessun istituto di previdenza può trasferirlo all’istituto collettore LPP e successivamente farlo convertire in rendita.
     

Il Consiglio di fondazione dell’istituto collettore decide trimestralmente il tasso degli interessi sui conti di libero passaggio, basandosi sul grado di copertura del settore libero passaggio e sul contesto di mercato. Occorre tenere conto del fatto che, a differenza di altri operatori di mercato, l’istituto collettore non addebita commissioni per la tenuta del conto.

Contrariamente alla maggior parte degli altri istituti di libero passaggio, l’istituto collettore non addebita commissioni per la tenuta del conto. Eventuali tasse sono riscosse solo sui prelievi anticipati PPA e sulle costituzioni in pegno. (Cfr. Regolamento sui costi)

L’istituto collettore ha il mandato legale di garantire e remunerare i fondi previdenziali che gli sono stati versati. L’intero avere di libero passaggio depositato presso l’istituto collettore viene investito a basso rischio sul mercato dei capitali. In tempi di instabilità dei mercati dei capitali o di tassi d’interesse negativi sul mercato monetario, l’istituto collettore ha ottenuto dal legislatore, a determinate condizioni, la possibilità di depositare fino a 10 miliardi di franchi presso la Tesoreria della Confederazione per conservare il capitale. Presso l’istituto collettore il denaro è quindi investito in modo molto sicuro.  

Spesso l’istituto collettore non riceve dalla cassa pensioni alcun indirizzo o ne riceve uno obsoleto (v. Come nasce un avere di libero passaggio?). Se l’istituto collettore è in possesso di un indirizzo aggiornato della persona, quest’ultima riceve un estratto conto ogni anno. Se la persona trasloca e non comunica il nuovo indirizzo, il conto non ha più un contatto di riferimento. Il numero di assicurazione sociale, il cognome e la data di nascita sono tuttavia noti.

In questo modo i conti rimangono chiaramente attribuibili. 
 

L’istituto collettore gestisce circa 900'000 conti di cui non può contattare i titolari (stato: fine dicembre 2023). Si tratta del 61% di tutti i conti di libero passaggio dell’istituto collettore (v. Quanti conti di libero passaggio gestisce l’istituto collettore?). Questa percentuale è rimasta sostanzialmente stabile nel corso degli anni. 

No. Rispetto al portafoglio complessivo, questa quota oscilla da anni tra il 60 e il 65%.

In totale sono all'incirca 6 miliardi di franchi (avere di libero passaggio complessivo gestito dall’istituto collettore: quasi 18 miliardi di franchi). Nel complesso, in questi conti è presente in media un avere di risparmio nettamente inferiore rispetto agli altri conti di libero passaggio. Nel 75% dei casi si tratta di un avere di risparmio inferiore a 5'000 franchi (stato: fine dicembre 2023). In Svizzera il capitale complessivo del secondo pilastro ammonta a 1'200 miliardi di franchi (fonte: Statistica Assicurazioni sociali in Svizzera 2023, UFAS). La quota dei conti senza titolari reperibili presso l’istituto collettore corrisponde quindi a circa lo 0.5% del capitale totale.

L’avere viene gestito e remunerato presso l’istituto collettore fino a quando la o il titolare del conto ci contatta. Se ciò non avviene entro il pensionamento, il denaro rimane presso l’istituto collettore e continua a essere remunerato. Quando la persona richiede una rendita AVS, segnala alla cassa di compensazione AVS i suoi conti di libero passaggio esistenti. In questo modo la maggior parte del denaro può essere restituita alle o ai proprietari oppure ai loro discendenti. I conti residui vengono amministrati dall’istituto collettore al massimo fino a dieci anni dopo il pensionamento ordinario della persona. Successivamente l’avere viene trasferito al Fondo di garanzia LPP (ai sensi dell’art. 41 cpv. 3 LPP). Sussiste comunque la possibilità di prelevare l’avere dal Fondo di garanzia fino al centesimo compleanno teorico della persona assicurata.

Ogni anno l’istituto collettore trasferisce gli averi di libero passaggio di persone che hanno compiuto il 75° anno di età. Nel 2023 sono stati trasferiti circa 2'400 conti. Per maggiori informazioni potete contattare il Fondo di garanzia LPP

Negli ultimi dieci anni l’istituto collettore ha trasferito circa 9 milioni di franchi all’anno. Il saldo medio per conto è di 6'700 franchi. Per maggiori informazioni potete contattare il Fondo di garanzia LPP

Si tratta di circa 110'000 conti pari ad un avere di risparmio di 550 milioni di franchi, quindi in media circa 5'000 franchi per conto (stato: fine 2023). Tre quarti di tutti i conti possono essere accreditati alle o ai rispettivi titolari al momento del pensionamento e non occorre quindi trasferirli al Fondo di garanzia LPP. 

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