Sintesi delle prestazioni

Desiderate sapere quali prestazioni riceverete in vecchiaia, in caso di decesso o di invalidità.

Informazioni importanti

La panoramica presentata qui di seguito descrive quanto segue:

  • Prestazioni che la Fondazione istituto collettore LPP eroga nella previdenza professionale
  • Presupposti per ricevere le prestazioni

Vi preghiamo di prendere nota di quanto segue: le seguenti dichiarazioni sono corrette solo nel caso in cui anche i rischi connessi siano assicurati. Il riferimento per i vostri diritti personali alle prestazioni è sempre il regolamento del piano di previdenza al quale siete affiliati.

L’esonero pagamento contributi dispensa il datore di lavoro e il dipendente o l’assicurato a titolo facoltativo dall’obbligo di versamento dei contributi per la previdenza professionale. La Fondazione istituto collettore LPP continua ad accumulare i contributi per la previdenza di vecchiaia (processo di accumulo). L’esonero pagamento contributi inizia 3 mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro. Il diritto all’esonero dal versamento dei contributi si estingue al momento dell’uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l’inabilità al lavoro. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall’AI in una misura che legittima una rendita, l’esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all’inizio del diritto alla rendita d’invalidità.

La rendita di invalidità si basa sugli averi di vecchiaia attuali e sugli accrediti di vecchiaia da erogare in futuro e non soggetti a interessi. Il tasso di conversione è determinato nel regolamento del piano corrispondente. L’ammontare della rendita di invalidità dipende inoltre dal grado di invalidità:

  • A partire dal 70% di invalidità si ha diritto all’intera rendita.
  • Almeno il 60%, ma meno del 70%, dà diritto a tre quarti della rendita.
  • Almeno il 50%, ma meno del 60%, dà diritto alla metà della rendita.
  • Almeno il 40%, ma meno del 50%, dà diritto a un quarto della rendita.
  • Un’invalidità inferiore al 40% non genera alcun diritto alla rendita.

Sussiste il diritto a una rendita di invalidità se è presente una decisione AI passata in giudicato, non prima tuttavia del termine dei pagamenti dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o infortunio. Il diritto si estingue se chi percepisce la rendita muore o se non sussiste più il diritto a una rendita di invalidità dell'Assicurazione federale per l’invalidità(AI).

In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa dell’incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza.

Con l’entrata in vigore della revisione della legge sull’ulteriore sviluppo dell’assicurazione invalidità al 1° gennaio 2022, viene introdotto un sistema di rendite lineare. Ciò è applicabile ai diritti alla rendita derivanti dall’entrata in vigore della revisione della legge.

La rendita di invalidità si basa sugli averi di vecchiaia attuali e sugli accrediti di vecchiaia da erogare in futuro e non soggetti a interessi. Il tasso di conversione è determinato nel regolamento del piano corrispondente. L’ammontare della rendita di invalidità dipende inoltre dal grado di invalidità:

Grado d’invalidità

Quota percentuale
0 – 39 % 0.0 %
40 % 25.0 %
41 % 27.5 %
42 % 30.0 %
43 % 32.5 %
44 % 35.0 %
45 % 37.5 %
46 % 40.0 %
47 % 42.5 %
48 % 45.0 %
49 % 47.5 %
50 % 50.0 %
51 % – 69 % La quota percentuale della rendita corrisponde al grado d’invalidità determinante
70 % – 100 % 100.0 %

Sussiste il diritto a una rendita di invalidità se è presente una decisione AI passata in giudicato, non prima tuttavia del termine dei pagamenti dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o infortunio. Il diritto si estingue se chi percepisce la rendita muore o se non sussiste più il diritto a una rendita di invalidità dell'Assicurazione federale per l’invalidità(AI).

In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa dell’incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza.     

La rendita per figli di invalidi viene erogata ai figli di una persona assicurata invalida fino al 18° anno di età o, se il figlio studia ancora, fino al 25° anno di età.

I pagamenti iniziano se la rendita di invalidità matura in conformità con la LPP. Terminano quando la persona invalida è di nuovo abile al lavoro, va in pensione o muore. Il relativo ammontare dipende dal corrispondente piano di previdenza ed è pari al 20% della rendita di invalidità.

Le prestazioni in vecchiaia sono descritte nelle sezioni relative al pensionamento per i datori di lavoro > Datori di lavoro / Pensionamento o per le persone singole > Persone singole / Pensionamento.

Inoltre i titolari di rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe avere diritto a una rendita per orfani. L’ammontare varia in funzione dei dati presenti nel rispettivo piano di previdenza.

Chi non può depositare in un istituto di previdenza una prestazione d’uscita o una rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento alla Fondazione.

L’avere accumulato in questo modo viene convertito in una rendita di vecchiaia su richiesta della persona avente diritto.

L’ammontare della rendita di vecchiaia si basa su quanto indicato nel relativo piano di previdenza.

Il riferimento per le prestazioni che possono rivendicare i superstiti al decesso della persona assicurata è il regolamento del piano di previdenza corrispondente.

Prestazioni possibili:

  • Rendite per coniuge
  • Rendite per coniuge divorziato
  • Rendite per orfani
  • Capitale in caso di decesso

L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa del decesso. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza.

La Fondazione istituto collettore non assicura le rendite dei partner conviventi nei piani di previdenza.

I versamenti futuri saranno effettuati anticipatamente all'inizio di ogni mese.
Vi preghiamo di comunicarci immediatamente eventuali modifiche delle vostre coordinate bancarie o del vostro indirizzo in modo da poter evitare ogni interruzione nel pagamento delle rendite.

Abbiamo bisogno dei seguenti dati:

  • Le vostre coordinate bancarie attuali (incl. codice IBAN e SWIFT)
  • Il vostro indirizzo attuale

Gli stessi dati devono esserci presentati se, in quanto titolari della rendita, avete la residenza all’estero.

Al posto della rendita in oggetto viene versata la liquidazione in capitale nei casi seguenti:

  • Rendite di invalidità che sono inferiori al 10% della rendita AVS minima
  • Rendite per il coniuge che sono inferiori al 6% della rendita AVS minima
  • Rendite per orfani o per figli di invalidi che sono inferiori al 2% della rendita AVS minima

Se si fa valere il diritto alla rendita chiedendo l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale, non sussistono più altri diritti nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP.

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Contatti

Contatti

Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
6501 Bellinzona

+41 91 610 24 24

Dettagli del conto

Conto postale: 25-496891-7
BIC / SWIFT: POFICHBEXXX
IBAN: CH16 0900 0000 2549 6891 7

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